(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2017 - Supplemento Ordinario n.
  21) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n.
12  (Norme  in  materia  funeraria  e  di  polizia  mortuaria),  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) cadavere: il corpo umano rimasto privo  delle  funzioni  vitali
dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o  una  volta
eseguito  l'accertamento  di  morte  secondo  quanto  previsto  dalla
vigente legislazione;»; 
  b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali  fino
a  ventiquattro  ore  dalla  constatazione   di   decesso   o   prima
dell'accertamento di morte  secondo  quanto  previsto  dalla  vigente
legislazione;»; 
  c) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: 
  «r-bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri
o  in  edifici,  anche  privati,  con  destinazione  d'uso  esclusiva
distanti almeno cinquanta metri dai centri  abitati,  destinato  alla
raccolta delle sole urne cinerarie; 
  r-ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal
luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al
crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi,  o  verso  l'estero
mediante  l'utilizzo  di  mezzi  riconosciuti  idonei  dall'autorita'
sanitaria e del personale necessario; 
  r-quater)  trasporto  provvisorio:  il  trasporto  della  salma   o
cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale  o  alla
casa funeraria, normalmente effettuato per  permetterne  le  onoranze
prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio; 
  r-quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio  2016,  n.  76
(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso  sesso
e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le  parti  di
un'unione civile, equiparate ai coniugi,  e  i  conviventi  di  fatto
designati ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettera b).».